IN ALLEGATO
IN ALLEGATO
Si ribadisce ai sigg. genitori la loro responsabilità rispetto alle fasi relative all'ingresso e all'uscita degli alunni dai locali scolastici, che sono sanciti dal suono della campanella ed avvengono nelle frazioni temporali immediatamente antecedenti (per l'ingresso) o successivi (per l'uscita) rispettivamente l'inizio e il termine delle lezioni.
Unitamente si precisa che sarà cura dei sigg. genitori valutare, anche sulla base delle condizioni atmosferiche, i tempi di sosta degli alunni, oltre che loro personale, fuori dai locali della scuola.
Gli orari di inizio e fine delle attività didattiche sono quelli stabiliti ad inizio anno e comunicati con apposita disposizione pubblicata sul sito della scuola con valore di notifica.
Si rammenta, inoltre, che questa istituzione, per venire incontro a particolari esigenze familiari debitamente attestate e documentate, ha attivato il servizio di pre e post scuola e che al di fuori di questi casi, tenendo conto dei compiti di vigilanza che la Legge pone in capo al personale scolastico (docente e collaboratori scolastici) non è consentito l’ingresso o la permanenza degli alunni nella scuola in orari che non siano quelli delle lezioni/attività didattiche.
Ciò in ragione del fatto che, l’autorità dei genitori, quindi l’esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola – cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico - per il solo tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati e che l’obbligo di sorveglianza deve perdurare, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori ritorna alla sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).